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Condizioni generali di acquisto di beni e servizi

Ultimo aggiornamento 08. Settembre 2023

1. INTRODUZIONE
Le presenti condizioni generali per l’acquisto di beni e servizi (“Condizioni Generali”), se non diversamente specificato, sono da intendersi come
concordato per iscritto, si applicano a tutti gli acquisti di beni e servizi di Mowi (“Acquirente”) (“L’opera”). L’Opera è un concetto onnicomprensivo degli obblighi del Fornitore (“Fornitore”).

2. L’ACCORDO

2.1 L’offerta del Fornitore (“Offerta”) non è vincolante per l’Acquirente fino all’accettazione di un ordine di acquisto scritto (“PO”), emesso dall’Acquirente.

2.2 L’Offerta o la conferma d’ordine, l’OP e le Condizioni Generali costituiscono l’intero accordo (“Accordo”) tra le parti. Condizioni generali
sostituisce qualsiasi altro termine e condizione generale in relazione all’acquisto specifico.

2.3 In caso di conflitto tra le disposizioni dell’Accordo, i documenti avranno la seguente priorità:
1. L’OP e le sue appendici
2. Le presenti Condizioni Generali
3. L’Offerta e i suoi allegati o la conferma d’ordine.

2.4. L’ordine di acquisto scritto deve specificare il tipo di beni e/o servizi, la quantità, il tempo e il luogo di consegna e i prezzi. Se il Fornitore scopre errori nell’Ordine di Acquisto, dovrà informare l’Acquirente e avviare azioni correttive. Il Fornitore dovrà fare riferimento all’OP in tutta la corrispondenza con l’Acquirente, per la consegna e quando
fatturazione.

2.5 Il Fornitore non potrà iniziare il Lavoro senza un PO. Se si verifica un’emergenza, è possibile inviare un’e-mail o una requisizione
accettato prima dell’emissione del PO.

3. CONSEGNA

3.1 Le Merci saranno consegnate adeguatamente imballate e contrassegnate, nel luogo e nell’ora di consegna concordati.

3.2 Se non diversamente indicato nel Contratto, il Lavoro sarà consegnato DDP presso la sede dell’Acquirente in conformità agli INCOTERMS, ultima versione. Il fornitore dovrà presentare tutti i documenti richiesti, tra cui. documenti per l’esportazione e l’importazione di merci, nel luogo di consegna.

3.3 La documentazione applicabile è sempre parte integrante della fornitura. Tutta la documentazione relativa alla fornitura dovrà essere archiviata dal Fornitore ed essere disponibile per almeno 10 anni dopo la consegna.

3.4 La proprietà e il rischio delle merci saranno trasferiti al momento della consegna. La merce dovrà essere consegnata libera da vincoli e da altre
impegni.

4. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

4.1 I prezzi sono fissi e non sono soggetti ad aumenti. I prezzi devono essere espressi nella valuta indicata nell’ordine di acquisto. Tutti i costi relativi all’Opera sono inclusi nei prezzi. Gli articoli che non sono esplicitamente indicati nel prezzo, sono considerati inclusi nei prezzi indicati.

4.2 L’Acquirente pagherà entro 60 giorni dalla consegna del Lavoro e dal ricevimento di una fattura corretta e completa. Il contenuto della fattura deve corrispondere a quello dell’ordine di pagamento. In caso contrario, dovrà essere contattato l’acquirente dell’Acquirente. La fattura deve essere inviata in formato EHF e fare riferimento all’OP.

4.3 L’Acquirente ha il diritto di restituire fatture errate o incomplete, comprese quelle con documentazione insufficiente.
Il periodo di credito non inizia a decorrere prima che l’Acquirente abbia ricevuto una fattura corretta e completa.

4.4 L’Acquirente può effettuare deduzioni e trattenute dagli importi fatturati per (I) i crediti che i membri del Gruppo Mowi possono vantare nei confronti del Fornitore e (II) parti degli importi delle fatture che l’Acquirente ha notificato essere inadeguatamente documentate o in qualsiasi altro modo contestate. Il pagamento di una fattura non comporta l’accettazione di quanto consegnato, dei prezzi o la rinuncia da parte dell’Acquirente a qualsiasi diritto in base al Contratto.

4.5 Le fatture presentate oltre 90 giorni di calendario dalla consegna o dal completamento del Lavoro non saranno pagate.

5. ASSICURAZIONE
Il Fornitore dovrà, a proprie spese, stipulare e mantenere polizze assicurative a copertura della responsabilità civile eventualmente sostenuta in conseguenza del Contratto. Le assicurazioni non cessano prima che la consegna sia avvenuta. Se richiesto, il Fornitore dovrà presentare all’Acquirente le polizze assicurative.

6. VARIAZIONI

6.1 L’Acquirente ha il diritto di apportare variazioni all’Opera. Tali variazioni possono includere l’aumento o la riduzione dell’Opera, il carattere, la qualità, la natura, il design, l’esecuzione e la modifica dei tempi di consegna, a condizione che tali variazioni rientrino in ciò che le parti potevano ragionevolmente aspettarsi al momento della stipula del Contratto.

6.2 La variazione sarà formalizzata con l’emissione da parte dell’Acquirente di un ordine di variazione (VO). Gli obblighi del Fornitore ai sensi del presente Contratto si applicano a tutte le variazioni dell’Opera. Il prezzo nell’OdV rifletterà il livello di prezzo dell’OdA originale.

6.3 Se l’Acquirente incarica il Fornitore di eseguire un lavoro che, a parere del Fornitore, non rientra tra gli obblighi previsti dall’Accordo e ha un effetto sul prezzo e/o sui tempi di consegna, il Fornitore dovrà presentare all’Acquirente una richiesta di variazione d’ordine (VOR) senza indebito ritardo. Una VOR deve essere chiaramente identificata come tale e includere le cause per cui è stata emessa la richiesta, nonché gli effetti della variazione. L’Acquirente risponderà a un VOR emettendo un OdV o un OdV contestato (DVO). Se il Fornitore non emette un VOR entro il termine stabilito, ha confermato che l’istruzione non comporta un aumento del prezzo o una modifica del termine di consegna.

6.4 Il Fornitore è tenuto ad attuare un OdV/DVO senza ritardi ingiustificati, anche se le parti non concordano sull’esistenza di uno scostamento o sul suo effetto sul prezzo e/o sui tempi di consegna. Se le parti non sono d’accordo sull’impatto del VO`s/DVO sul prezzo, l’Acquirente pagherà gli importi non contestati, a titolo di liquidazione provvisoria. Un OdV/DVO dovuto al Fornitore non comporterà una modifica del prezzo o dei tempi di consegna a favore del Fornitore.

7. RESPONSABILITÀ DELLA GARANZIA E DIFETTI

7.1 Il Fornitore garantisce che l’Opera sia eseguita a regola d’arte e in conformità al Contratto. Il fornitore garantisce che tutti i beni e le attrezzature, sia
utilizzati e consegnati, soddisfano gli standard e le specifiche professionali, in base ai quali vengono rispettati tutti gli standard industriali pertinenti. Una condizione coperta dalla garanzia
saranno rettificati gratuitamente entro un termine ragionevole.

7.2 Il periodo di garanzia per le merci è di 24 mesi dal momento in cui la merce viene utilizzata per lo scopo previsto, ma al massimo 36 mesi dalla consegna. Il periodo di garanzia per i servizi è di 12 mesi dal momento in cui i servizi sono stati resi.

7.3 Le garanzie di cui sopra si aggiungono ad altre garanzie o rimedi derivanti dalla legge applicabile.

7.4 Nel caso in cui l’Opera presenti dei difetti, il Fornitore dovrà immediatamente eseguire i necessari lavori di rettifica o riconsegnarla, senza alcun costo per l’Acquirente. Se il Fornitore non pone rimedio a un difetto o non riconsegna immediatamente, l’Acquirente, o una terza parte che l’Acquirente può incaricare, dopo averne informato il Fornitore, può effettuare la necessaria rettifica per conto e a rischio del Fornitore.

7.5 Se il Fornitore ha eseguito lavori di rettifica o ha effettuato una riconsegna durante il periodo di garanzia, si applicherà un nuovo periodo di garanzia di 24 o 12 mesi per le parti dell’Opera rettificate o riconsegnate, a partire dalla data di completamento dei lavori di rettifica o dalla data di riconsegna.

7.6 L’Acquirente ha il diritto di far valere il proprio diritto ai difetti direttamente nei confronti degli assistenti contrattuali del Fornitore, nella stessa misura in cui il Fornitore può far valere il difetto. Il Fornitore è tenuto a garantire tale diritto attraverso disposizioni contenute nei propri accordi.

8. RITARDO

8.1 Si ha un ritardo quando le scadenze concordate per la consegna contrattuale non vengono rispettate dal Fornitore. Se il Fornitore ha motivo di ritenere che l’avanzamento dei lavori si stia discostando dall’Accordo, dovrà immediatamente informare l’Acquirente per iscritto. Il fornitore dovrà fornire informazioni sulla/e causa/e del ritardo, sulla durata stimata del ritardo, sull’impatto presunto sul piano di avanzamento e sulle azioni proposte per recuperare o limitare il ritardo. Tale notifica non esonera il Fornitore dai suoi obblighi. Se le azioni correttive del Fornitore non sono efficaci, l’Acquirente può chiedere al Fornitore di eseguire ulteriori azioni correttive ritenute necessarie. Il fornitore è responsabile dei costi per recuperare e limitare il ritardo.

8.2 In caso di ritardo, l’Acquirente ha diritto a un risarcimento danni pari allo 0,5% del prezzo indicato nell’Ordine di Acquisto per ogni giorno di calendario trascorso, limitato al 30% del prezzo. L’acquirente è,
comunque il diritto di richiedere il risarcimento completo del danno. L’Acquirente ha il diritto di compensare i danni/la perdita con qualsiasi reclamo che il Fornitore possa avere nei confronti dell’Acquirente.

9. RESPONSABILITÀ RISARCITORIA

Oltre agli altri rimedi previsti dal Contratto, l’Acquirente ha il diritto di chiedere un risarcimento in base alla legge applicabile.

10. TERMINAZIONE

10.1 L’Acquirente ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato se il Fornitore commette una violazione sostanziale del contratto, previa notifica scritta al Fornitore.
L’Acquirente può inoltre risolvere il Contratto se il ritardo costituisce una violazione sostanziale del contratto. Un ritardo superiore a 60 giorni di calendario sarà sempre considerato come una
violazione materiale, ma non implica un limite inferiore per la valutazione di una violazione materiale.

10.2 L’Acquirente ha il diritto di risolvere il Contratto se è evidente che si verificherà una violazione materiale del Contratto (violazione anticipata).

10.3 L’Acquirente può richiedere un risarcimento per qualsiasi reclamo, costo, danno e perdita sostenuti dall’Acquirente a causa della violazione materiale del Contratto da parte del Fornitore.

11. RESTITUZIONE DELLA MERCE

11.1 L’Acquirente può restituire i prodotti standard consegnati e non utilizzati, in condizioni nuove, a condizione che il Fornitore ne faccia richiesta scritta entro un anno dalla data di consegna.

11.2 Le richieste di restituzione della merce devono contenere il riferimento all’ordine di acquisto originale, la descrizione della merce e la data di consegna originale. Il credito concesso sarà pari al prezzo originario e sarà emesso immediatamente dopo il ricevimento della merce da parte del Fornitore.

12. FORZA MAGGIORE

12.1 Se si verifica un evento che (i) che le parti non potevano ragionevolmente prevedere al momento della stipula del Contratto, (ii) esulano dal loro controllo, (iii) hanno effetti sulle parti
non può essere ragionevolmente evitato o superato, e (iv) che impedisce la consegna o il completamento dell’Opera, le parti sono temporaneamente esonerate dall’adempimento dell’Accordo.

12.2 La parte che intende invocare la forza maggiore deve informare l’altra parte per iscritto senza indebito ritardo. Inoltre, deve essere data una notifica scritta quando il
cessazione della situazione di forza maggiore e gli obblighi delle parti ai sensi dell’Accordo saranno ripresi.

12.3 Le parti hanno il diritto di risolvere il Contratto per iscritto con effetto immediato, se la situazione di forza maggiore dura più di 60 giorni di calendario. Il
Le parti sostengono i propri costi per cause di forza maggiore e la forza maggiore non dà diritto a un adeguamento della remunerazione.

13. LEGGI APPLICABILI, APPROVAZIONI, ECC.

13.1 Il Fornitore si impegna a tenersi informato e a rispettare le leggi, i regolamenti, le norme di classificazione, gli standard professionali e le pratiche in tutte le materie
applicabili al Contratto. Il Fornitore dovrà ottenere e mantenere le approvazioni e i permessi necessari per l’adempimento del Contratto. Di seguito sono riportate, tra le altre, le leggi, le norme e i regolamenti in materia di anticorruzione e antiriciclaggio. (“Leggi anticorruzione”), requisiti per la salvaguardia dei diritti umani e delle condizioni di lavoro (“Leggi sull’apertura”, ecc.).

13.2 Il Fornitore conferma di aver letto, compreso e rispettato il Codice di condotta di Mowi. Il Codice può essere scaricato all’indirizzo: MOWI – Codice di condotta

13.3 Il Fornitore deve mantenere e conservare tutte le informazioni necessarie per poter documentare tali obblighi e dovrà, su richiesta, documentare la conformità a
questi obblighi. Il Fornitore dovrà, senza alcun costo per l’Acquirente, presentare la documentazione necessaria in relazione alla verifica o al controllo di conformità da parte dell’Acquirente di qualsiasi
autorità pubblica o altro organismo di controllo.

13.4 Il Fornitore si impegna a garantire che gli assistenti contrattuali siano conformi ai requisiti delle clausole 13, 14, 15 e 19. Su richiesta, tale conformità deve essere
documentato.

14. SALARIO MINIMO E CONDIZIONI DI LAVORO

14.1 Il Fornitore dovrà garantire che le retribuzioni e le condizioni di lavoro dei propri dipendenti siano soddisfacenti in base alle leggi, ai regolamenti e agli standard industriali normalmente accettati.

14.2 Tutti gli accordi stipulati tra il Fornitore e i suoi subfornitori dovranno contenere una disposizione equivalente a quella di cui sopra.

15. QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

Il fornitore dovrà soddisfare tutti gli obblighi relativi a qualità, ambiente, salute e sicurezza (QEHS). L’Acquirente ha l’obiettivo di azzerare gli infortuni a tempo perso e il Fornitore dovrà avere lo stesso obiettivo. Condizioni indesiderate e incidenti relativi al Lavoro dovranno essere segnalati per iscritto dal Fornitore all’Acquirente senza indebito ritardo. Il Fornitore sarà sempre attento all’ambiente e informerà l’Acquirente degli effetti ambientali materiali relativi all’Opera. I sistemi di gestione per la qualità e per l’ambiente, in conformità alle norme ISO 9001 e ISO 14001 o equivalenti, dovranno essere implementati e aggiornati dal Fornitore.

16. PUBBLICITÀ

Se il Fornitore desidera pubblicare informazioni relative all’Accordo, dovrà sviluppare il contenuto della comunicazione esterna in stretta collaborazione con l’Acquirente.
Dipartimento Comunicazioni. L’ufficio comunicazioni dell’acquirente deve sempre approvare la dichiarazione finale/il comunicato stampa.

17. DPI
17.1 Tutti i dati, le registrazioni, i rapporti, le informazioni, le configurazioni, le immagini, ecc. consegnati da e/o raccolti per conto di Mowi ai sensi del presente Contratto o in qualsiasi altro modo ottenuti da Mowi, saranno di esclusiva proprietà di Mowi. Ciò include tutti i dati e le informazioni generate, prodotte, registrate o archiviate presso le unità di proprietà o gestite da Mowi. Tali dati e informazioni possono essere sotto forma di dati di sensori, database, audio, video, immagini, moduli, fogli di calcolo, registri cartacei, ecc.

17.2 Il Fornitore si impegna a intraprendere tutte le azioni necessarie per proteggere i diritti di proprietà di Mowi e dichiara che in nessun caso i dati saranno utilizzati dal Fornitore, trasferiti o divulgati a terzi, a meno che tale utilizzo, trasferimento o divulgazione non sia stato preventivamente approvato per iscritto da Mowi.
Inoltre, il Fornitore non è autorizzato a vendere alcun prodotto o sistema contenente dati o informazioni di proprietà di Mowi, a meno che non sia stata ottenuta la preventiva approvazione scritta da parte di Mowi. Lo stesso vale per i prodotti o i sistemi che sono stati progettati, sviluppati o testati sulla base di informazioni fornite, raccolte o generate da, o per conto di, Mowi.

18. AUDIT
18.1 L’Acquirente ha il diritto di effettuare verifiche sul Fornitore e sui suoi subfornitori con un preavviso scritto di due settimane. Questo diritto si applica a tutte le questioni rilevanti per l’Accordo.

18.2 Il Fornitore collaborerà con l’Acquirente per effettuare tale verifica. L’Acquirente avrà accesso a tutta la documentazione rilevante ai fini del Contratto. Se l’audit rivela delle non conformità, il Fornitore dovrà correggerle.

19. RISERVATEZZA

Tutte le informazioni che le parti si scambiano devono essere mantenute riservate. Le parti non divulgheranno informazioni relative all’Accordo senza l’approvazione scritta dell’altra parte. Le parti possono utilizzare o trasferire le informazioni a terzi nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dell’accordo o richiesto dalla legge.

20. SCELTA DELLA LEGGE E CONTROVERSIE

20.1 Il Contratto sarà soggetto e interpretato in conformità alla legge norvegese.

20.2 Le parti cercheranno di raggiungere una soluzione amichevole per le controversie che possono sorgere in relazione al Contratto. Se non si raggiunge una soluzione amichevole, le controversie saranno risolte in un processo giudiziario ordinario con il Tribunale distrettuale di Hordaland come sede legale. Fino alla risoluzione della controversia, il Fornitore continuerà ad adempiere al Contratto.

Termini e condizioni in PDF